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UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LO HA MATURATO

Operazioni straordinarie:
L’Agenzia delle Entrate afferma che non è possibile trasferire i crediti d’imposta in esame in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ad esempio, da ditta individuale a società), oppure in caso di un’altra operazione straordinaria (ad esempio, trasformazione), in quanto i crediti maturano solamente in capo ai soggetti che fanno l’investimento e non possono quindi essere trasferiti ad altri soggetti per effetto di atti realizzativi. La trasferibilità è invece possibile solo nei casi di: fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale e scissione.
Eredi dell’imprenditore (risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003):
La successione per decesso dell’imprenditore individuale (in quanto non dipendente da atti volontari) consente, a fronte della prosecuzione dell’attività dell’impresa, di continuare a fruire del credito da parte degli eredi.
Collaboratori dell’impresa familiare e soci di società di persone (risposta all’istanza n. 85 del 5 marzo 2020):
L’Agenzia delle Entrate ha legittimato l’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta 4.0 a patto che vengano rispettati i principi di trasparenza. Nel caso specifico, l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori dev’essere fatta in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (per maggiori chiarimenti vedi l’istanza in oggetto).
Data: 12-04-2023
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