INDUSTRIA 4.0: IL NUOVO PIANO NAZIONALE “TRANSIZIONE 4.0”– ANNO 2021
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 è un pacchetto di incentivi varati dal governo nella legge di Bilancio 2020 con il proposito di agevolare investimenti in tecnologie digitali da parte delle aziende. Si tratta di sostenere un processo di transizione delle imprese mettendole nelle condizioni di operare in un contesto socio – economico sempre più digitalizzato e competitivo.
- L’acquisto di beni strumentali nuovi come fra gli altri, quelli riguardanti macchine utensili gestite da set di sensori azionamenti, dotate di un controllore (CNC, PLC) in grado di ricevere e di fornire dati alla rete aziendale sul pezzo in lavorazione abbinato ad una precisa commessa, sulle lavorazioni in atto, sullo stato di avanzamento con la possibilità, quindi, di potere pianificare in modo efficiente i carichi di lavoro sulle macchine, di intervenire tempestivamente in caso di avarie sulla macchina stessa, di potere caricare da remoto i programmi ecc. costituisce un investimento che rientra fra quelli agevolabili. Oltre alle macchine utensili, a linee di produzione, ad insiemi di macchine nel settore industriale il Piano “Transizione 4.0” si inserisce anche su beni strumentali nuovi per i lavori di cantiere fra cui grù a torre, escavatori, così pure nel settore agricolo come nel caso delle macchine seminatrici e dei trattori. L’agevolazione consiste, per beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 16 novembre 2020, in un Credito di imposta pari al 50% del costo dell’investimento, fruibile nel corso dell’anno purché suddiviso in tre anni e non più in cinque anni come prevedeva la legge nello scorso anno 2020. Dunque dal 2021 è possibile fruire di una agevolazione più consistente e con un sistema più immediato che è quello del credito d’imposta.
- La perizia asseverata deve essere acquisita al più tardi entro la fine dell’anno nel quale si è operata l’INTERCONNESSIONE del bene strumentale nuovo: qualora un imprenditore effettui l’acquisto ma completi la connessione alla rete aziendale in un anno successivo egli dovrà dotarsi della perizia entro la fine dell’anno in cui è avvenuta l’interconnessione.
- E’ ammesso che la CONSEGNA del bene strumentale nuovo possa avvenire l’anno successivo rispetto a quello nel quale si è formalizzato l’acquisto (cioè il contratto) purché si sia versato un acconto pari al 20% in detto anno. L’orizzonte temporale è stato esteso: sarà possibile maturare questi acquisti anche nel 2022; tuttavia il credito di imposta che verrà riconosciuto in tale caso scenderà dall’attuale 50% al 40%.
- La legge n° 178 del 30 dicembre 2020 all’articolo 1 comma 1062 afferma che, per l’anno 2021, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito iscritti nei rispettivi albi professionali. La legge non fa menzione sull’obbligo o meno del giuramento, ovvero del fatto che la perizia debba contenere un verbale di giuramento del tecnico asseveratore davanti, ad esempio, ad un notaio. Tale giuramento ora detto è una facoltà e non un obbligo tassativo: è da vedersi come un atto opportuno, consigliato.
- La perizia, secondo quanto stabilisce la Risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2017 deve risultare avere “data certa” apposta, ad esempio, tramite strumenti di marcatura temporale e di firma digitale e deve risultare acquisita dall’impresa entro la fine dell’anno di cui è avvenuta l’interconnessione del bene alla rete aziendale: la prova di detta avvenuta acquisizione della perizia può consistere nell’invio della stessa all’indirizzo P.E.C. dell’impresa.
- Per evitare che la pratica risulti invalidata in caso di futuri controlli disposti dall’Agenzia delle Entrate le fatture, i contratti di acquisto dei beni, i documenti di trasporto riportino la dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n° 178/2020”.
- Il comma 1052 della legge di Bilancio valevole per il 2021 richiede che per la fruizione del credito d’imposta l’impresa è subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Questo significa non soltanto che il bene, come anche richiesto dalla caratteristica numero 5 della Circolare n° 4/E del 30 marzo 2017 risulti frutto del processo di avvenuta marcatura CE sia per quanto attiene macchine singole, sia per quanto attiene gli insiemi di macchine e di quasi macchine ma anche che il Responsabile del Servizio d Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP) si sia accertato che il bene sia stato valutato per quanto attiene i rischi nell’impiego in azienda, cioè che il bene risulti idoneamente inserito nel documento di valutazione dei rischi (DVR) con atto avente “data certa”.
- E’ doveroso sottolineare che il cosiddetto “Digital Twin” (in sigla “DT”) è il “Gemello Digitale” del prodotto fisico in lavorazione e non semplicemente un “Modello Digitale”. Non bisogna cioè confondere le due definizioni: quella di “Gemello Digitale” da quella di “Modello Digitale”. Bisogna infatti che dal mondo fisico reale, dunque dalla macchina che sta lavorando un pezzo, giungano informazioni e dati sul processo di lavorazione in esecuzione e viceversa dal pc di ufficio possano giungere alla macchina altre informazioni per correggere, se necessario, la lavorazione stessa. A video pertanto si dispone di una copia virtuale del pezzo in lavorazione frutto di informazioni che in tempo, anche reale, giungono dalla macchina. Gli algoritmi dei software devono sfruttare questa caratteristica. Bisogna pertanto prestare attenzione alla caratteristica ulteriore (in gergo detta RU3) richiesta dal Piano “Transizione 4.0” poiché di fatto un vero “Digital Twin” non viene quasi mai realizzato dalle macchine interconnesse, diversamente da quanto spesso i fornitori del bene stesso citano nelle proprie documentazioni descrittive / pubblicitarie.
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