VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELLO STRESS LAVORO CORRELATO
Tra i vari rischi che il datore di lavoro deve necessariamente valutare (secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008) vi è lo stress lavoro correlato, ovvero la valutazione dei rischi correlati allo stress.
Nell’Accordo quadro europeo del 2004, il disagio lavorativo dovuto allo stress è stato definito come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è dovuta al fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".
Una realtà lavorativa nella quale i lavoratori convivono con lo stress (più di frequente una attività d’ufficio), può comportare disturbi del sonno e problematiche di vario genere (sia fisiche che psicologiche), comprese mancanze di attenzioni che possono aumentare la probabilità di accadimenti infortunistici.
Tale fenomeno è più diffuso negli ambienti d’ufficio, in quanto vi è un maggiore accumulo di tensione non immediatamente scaricabile con l’attività fisica (come avviene invece negli ambienti produttivi).
La valutazione dello stress lavoro correlato deve essere ripetuta almeno ogni due anni (nei luoghi a rischio medio e alto dev’essere ripetuta già un anno dopo l’ultima valutazione).
Sono previste anche sanzioni penali per il datore di lavoro inadempiente che non effettua la valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Nell’Accordo quadro europeo del 2004, il disagio lavorativo dovuto allo stress è stato definito come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è dovuta al fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".
Una realtà lavorativa nella quale i lavoratori convivono con lo stress (più di frequente una attività d’ufficio), può comportare disturbi del sonno e problematiche di vario genere (sia fisiche che psicologiche), comprese mancanze di attenzioni che possono aumentare la probabilità di accadimenti infortunistici.
Tale fenomeno è più diffuso negli ambienti d’ufficio, in quanto vi è un maggiore accumulo di tensione non immediatamente scaricabile con l’attività fisica (come avviene invece negli ambienti produttivi).
La valutazione dello stress lavoro correlato deve essere ripetuta almeno ogni due anni (nei luoghi a rischio medio e alto dev’essere ripetuta già un anno dopo l’ultima valutazione).
Sono previste anche sanzioni penali per il datore di lavoro inadempiente che non effettua la valutazione del rischio stress lavoro correlato.