QUANDO POSSO UTILIZZARE UNA SCALA PORTATILE COME ATTREZZATURA DI LAVORO?
La caduta dalle scale, in particolare da quelle portatili (semplici e doppie) è tutt’oggi una delle cause più diffuse di infortuni, a volte anche gravi e mortali.
Quand’è che secondo la legge è consentito salire in quota con una scala?
Secondo l’art. 111 del D. Lgs. 81/2008, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile), solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
La scala portatile come attrezzatura di lavoro deve rispettare quanto indicato dalla normativa vigente. Per il suo utilizzo il datore di lavoro deve riferirsi in particolare all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008, il quale tra le varie prescrizioni indica il fatto che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. Tale indicazione vale anche per lavori con scale ad altezza dei piedi dal piano stabile compresa tra 50cm e 2m, in quanto anche a tale altezza permane comunque un rischio di caduta non trascurabile.
Per i lavori nelle sedi fisse, in particolare nei magazzini e nei negozi, la scala dev’essere quindi fornita ai lavoratori della giusta lunghezza, atta a garantire in qualsiasi momento la possibilità del lavoratore stesso di tenersi con le mani ad una presa sicura (come il montante della scala stessa). Scale troppo corte per il luogo da raggiungere sono quindi non idonee e devono essere sostituite con scale della corretta lunghezza.
Quand’è che secondo la legge è consentito salire in quota con una scala?
Secondo l’art. 111 del D. Lgs. 81/2008, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile), solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
La scala portatile come attrezzatura di lavoro deve rispettare quanto indicato dalla normativa vigente. Per il suo utilizzo il datore di lavoro deve riferirsi in particolare all’art. 113 del D. Lgs. 81/2008, il quale tra le varie prescrizioni indica il fatto che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. Tale indicazione vale anche per lavori con scale ad altezza dei piedi dal piano stabile compresa tra 50cm e 2m, in quanto anche a tale altezza permane comunque un rischio di caduta non trascurabile.
Per i lavori nelle sedi fisse, in particolare nei magazzini e nei negozi, la scala dev’essere quindi fornita ai lavoratori della giusta lunghezza, atta a garantire in qualsiasi momento la possibilità del lavoratore stesso di tenersi con le mani ad una presa sicura (come il montante della scala stessa). Scale troppo corte per il luogo da raggiungere sono quindi non idonee e devono essere sostituite con scale della corretta lunghezza.