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INTERCONNESSIONE TARDIVA E PERIZIA TARDIVA, DUE CASISTICHE DIFFERENTI A CONFRONTO

Secondo la risposta all’interpello n.71/2022 del 03 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile interconnettere un macchinario in un periodo di imposta successivo alla messa in servizio, a patto però che il ritardo nell’interconnessione non sia dovuto a comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Le interconnessioni tardive sono quindi da tollerarsi esclusivamente per ragioni di impossibilità tecnica a concretizzarle in tempi più brevi. Tali giustificazioni di carattere tecnico (le quali devono essere dimostrabili) possono consistere, ad esempio, nella difficoltà oggettiva di potere estrarre i dati dal controllo numerico (CNC) della macchina per poterli leggere tramite il software gestionale aziendale.
Per quanto riguarda invece il tema della perizia tardiva, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo nella recente risposta all’interpello 62/2022 (preceduta dai chiarimenti contenuti nelle risoluzioni AdE 152/E/2017 e 27/E/2018), la “tardiva perizia” in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi del credito di imposta "in misura ridotta" a seguito dell'entrata in funzione del bene, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Data: 15-02-2023
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