RINNOVO DELLA STRUTTURA AZIENDALE E VARIE INSTALLAZIONI, QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?
L’articolo 90 del D.Lgs 81/08 stabilisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori per attività di cantiere. Per attività di cantiere si intende qualsiasi attività edile o di ingegneria civile, come ad esempio lavori di manutenzione di un edificio, di risanamento, di rinnovamento e lavori di costruzione.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), il quale è tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera. Tale nomina dev’essere fatta contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Prima dell’affidamento dei lavori dev’essere poi nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad euro 100.000 le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Oltre alla verifica dell’idoneità tecnico professionale il committente deve chiedere alle imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo.
Deve infine trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), il quale è tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera. Tale nomina dev’essere fatta contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Prima dell’affidamento dei lavori dev’essere poi nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad euro 100.000 le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Oltre alla verifica dell’idoneità tecnico professionale il committente deve chiedere alle imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo.
Deve infine trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale.