INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI: OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
Sempre più imprese decidono di far fronte al caro energia mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura. Quali sono però gli obblighi del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in caso di affidamento di lavori di cantiere (quindi anche l’installazione di pannelli fotovoltaici) a imprese esterne o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Nelle attività di cantiere, la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata in accordo all’allegato XVII del D.lgs. 81/08. A tal proposito, il committente, in relazione alle imprese esecutrici ed affidatarie, deve verificare almeno i seguenti punti:
Se il datore di lavoro committente per lavori di cantiere si trova ad ospitare più di una impresa nella propria attività deve necessariamente nominare il coordinatore della sicurezza.
Per maggiori informazioni in merito al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ed in merito al DUVRI leggere gli articoli appositamente dedicati.
Il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in caso di affidamento di lavori di cantiere (quindi anche l’installazione di pannelli fotovoltaici) a imprese esterne o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Nelle attività di cantiere, la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata in accordo all’allegato XVII del D.lgs. 81/08. A tal proposito, il committente, in relazione alle imprese esecutrici ed affidatarie, deve verificare almeno i seguenti punti:
- indicazione dei soggetti delle imprese affidatarie, con le relative specifiche mansioni, incaricati di sorvegliare l’attività lavorativa;
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi;
- documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08;
- documento unico di regolarità contributiva.
Se il datore di lavoro committente per lavori di cantiere si trova ad ospitare più di una impresa nella propria attività deve necessariamente nominare il coordinatore della sicurezza.
Per maggiori informazioni in merito al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ed in merito al DUVRI leggere gli articoli appositamente dedicati.