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ELENCO DELLE SITUAZIONI CHE FANNO SCATTARE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA IN CASO DI ISPEZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (NUOVA LEGGE)

Affrontiamo le novità introdotte nell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di Sospensione dell’attività imprenditoriale ad opera di un ispettore, in caso di riscontro di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È la Legge 215 del 2021, convertita con il decreto legge 21 ottobre 2021 n° 146, che ha riscritto il citato articolo 14.
MODIFICHE ARTICOLO 14 D.lgs. 81/08 | CefmeCtpIn sostanza l’art 14 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti situazioni:
  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del D.Lgs. 81/08
La sospensione scatta dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo a quello della avvenuta ispezione.
La circolare n. 3/2021 però ribadisce l’esigenza di sospendere con effetto immediato le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Con riferimento al personale irregolare che fosse individuato in caso di ispezione, va ricordato che:
  1. Nel computo dei lavoratori, i soci lavoratori ed i collaboratori familiari non sono soggetti alle comunicazioni alla pubblica amministrazione;
  2. I lavoratori autonomi potrebbero non svolgere in totale autonomia il proprio lavoro e, in tale caso, la loro situazione non risulterebbe regolare.
Riguardo invece alle circostanze ulteriori per le quali scatta il provvedimento di sospensione, si riporta qui di seguito un elenco estratto dall’Allegato I del D.Lgs. 81/08:
  • LE CADUTE DALLa rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
ALCUNI SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Obbligo DVR - pena SOSPENSIONE ATTIVITAPer quanto riguarda i documenti di valutazione dei rischi essi presentino la “data certa”, così come la Nomina dell’RSPP in modo da poterli esibire senza ombra di equivoci agli ispettori per evitare la sospensione dell’attività.
Per quanto attiene il POS, non avendo “data certa”, si presti attenzione ad averlo sempre con sé in cantiere, ma in caso di smarrimento si possa almeno esibire la mail con la quale, prima dei lavori, detto POS è stato inviato al coordinatore della sicurezza e/o al committente e/o all’impresa affidataria.
La mancanza della fornitura del DPI comporta la sospensione, ma se il DPI è stato fornito dal datore di lavoro ed è il lavoratore a non indossarlo non vi è la sospensione dell’attività.
Per quanto riguarda la mancanza dei parapetti o altre difese contro le cadute dall’alto o la mancanza delle armature di sostegno per gli scavi, si ricorda che la sospensione dell’attività viene adottata anche nel caso in cui, pur presenti, detti elementi non fossero idonei come consistenza e struttura.
Se un lavoro avviene a distanza inferiore rispetto ai limiti imposti dall’allegato IX del D.Lgs. 81/08 rispetto alle linee elettriche, scatta la sospensione.
Nel caso di mancanza di conduttore di terra, di interruttore differenziale, interruttore magnetotermico scatta la sospensione.
La mancanza dei dispositivi di sicurezza sulle macchine viene vista come situazione per la quale scatta la sospensione.


Lo studio FaPaS è a vostra completa disposizione per ogni approfondimento e per mettere in regola l’impresa a fronte di questi nuovi controlli ispettivi.
FaPaS
Data: 06-07-2022
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