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MANCANZA DI ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: L’IMPRESA RISCHIA LA LORO SOSPENSIONE DAL LAVORO

Novità della Legge 215/2021 per la sicurezza sul lavoro.
L’addestramento è il complesso delle attività aventi per finalità il fare apprendere al lavoratore le corrette modalità operative, al fine di evitare incidenti.
Oggetto di addestramento sono:
  • LMacchine e impianti
  • DPI e dispositivi in generale
  • Le sequenze operative previste da una procedura di lavoro scritta
L’addestramento deve essere fatto sul luogo di lavoro da personale esperto del mestiere.
L’addestramento deve essere registrato: ciò può essere fatto anche su di un supporto elettronico.
Il mancato addestramento (Allegato I, punto 3, D.Lgs 81/08) comporta la SOSPENSIONE dell’attività in caso di ispezione, oltre ad una somma (sanzione) da pagare per ciascun lavoratore interessato dalla violazione. La mancata fornitura al lavoratore del DPI anticaduta dall’alto (Allegato I, punto 6, D.Lgs 81/08) implica pure la sospensione di tale lavoratore in caso di ispezione. Nei casi sopra menzionati la sospensione è operata solo nei confronti dei lavoratori e non dell’intera azienda.
La sospensione si adotta nei casi in cui è prevista la formazione in abbinamento all’addestramento e, pertanto, ciò si ha nelle seguenti situazioni:
  • Corsi per le Attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (teoria e addestramento ove previsto), perciò corsi carrellisti, PLE, gru per autocarro, gru a torre ecc.
  • DPI di III categoria (casco, maschere con filtro ecc.) e DPI di protezione dell’udito
  • Corso per gli addetti ai ponteggi (montaggio e smontaggio ponteggi)
  • Corso con addestramento sulla Movimentazione a mano dei Carichi (in sigla MVC – Art. 169 D.Lgs. 81/08)
 
 
Sicurezza sul lavoro: ecco quando scatta la sospensione dellIl lavoratore potrà essere adibito ad altra mansione se nel frattempo risulterà essere stato prenotato a colmare la lacuna formativa e di addestramento riscontrata nel corso di una ispezione. Potrà svolgere la mansione iniziale solo ad avvenuto completamento della formazione e addestramento risultati mancanti.In tutti i casi, il lavoratore conserva la retribuzione e il datore di lavoro proseguirà nel versamento di tutti i corrispondenti contributi.
Il datore di lavoro dovrà pagare inoltre sanzioni commisurate al tipo di lacuna formativa e di addestramento mancanti per ciascun lavoratore.
Sentenze della Cassazione hanno comportato la condanna di datori di lavoro per la mancanza, ad esempio, di formazione e addestramento sull’utilizzo dei DPI salvavita contro le cadute dall’alto.


Potete contattarci per avere ulteriori informazioni a riguardo e pianificare le attività necessarie.
FaPaS
Data: 06-07-2022
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