CARRELLI ELEVATORI INTERCONNESSI AI FINI DELLA RIENTRANZA NEL BENEFICIO DEL CREDITO INDUSTRIA 4.0
La voce numero 11 della Circolare del 30-03-2017 (Circolare Industria 4.0) ammette la rientranza dei carrelli elevatori industriali (muletti) fra i beni agevolabili con il credito d’imposta Industria 4.0, purché risultino soddisfatte tutta una serie di caratteristiche di interconnessione e queste siano state verificate attentamente in una logica di integrazione con i sistemi di fabbrica.
In particolare la Circolare del 23 maggio 2018 prevede la possibilità di assolvere al requisito della interconnessione (RO2) ed a quello della integrazione automatizzata (RO3) mediante una funzione tecnologica oggi disponibile sul mercato per taluni carrelli elevatori.
Questa funzione viene detta “guida semiautomatica”. Essa consiste nella possibilità da parte del carrello di agire su un parametro legato al proprio spostamento (velocità, sterzata ecc.).
Tuttavia non bisogna dimenticare che questa funzione tecnologica deve risultare in comunicazione con i sistemi informativi della fabbrica in modo che da remoto sia possibile impostare determinate limitazioni, come la velocità, per determinate condizioni.
Se, ad esempio, da remoto risulta possibile limitare la velocità massima raggiungibile dal muletto quando a guidarlo fosse un lavoratore di identità nota, la funzione di guida semiautomatica così interconnessa si considera sufficiente per assolvere al requisito RO2 ed RO3.
Vi sono tuttavia molte altre possibilità offerte per assolvere al requisito della integrazione automatizzata (RO3), ma sicuramente non si tratta sempre di funzioni di facile implementazione.
Per esempio, se il carico e lo scarico della merce, operata con il muletto, avviene leggendo con un sistema RFID un codice a barre associabile alla commessa e tutto ciò viene trasmesso ai sistemi informativi di fabbrica dove un software registra l’avanzamento del processo di trasporto e consegna della merce, si rientra nell’assolvimento del requisito RO3.
Un sistema anticollisione del carrello elevatore, invece, non è sufficiente per il requisito RO3, fintantoché non si ha a che fare anche con un sistema di geolocalizzazione del mezzo per cui il muletto risulti logisticamente localizzato e si possano, da remoto, impostare determinate limitazioni o registrare utilmente il dato per finalità produttive.
Come si può notare, dunque, è sempre indispensabile ripensare a come integrare il macchinario con quella che è la produzione dell’azienda in modo che le informazioni provenienti da (e verso) il carrello permettano di acquisire utili informazioni per agire di conseguenza su una migliore gestione della produzione.
Non vi è dubbio, pertanto, che la perizia giurata Industria 4.0 non solo assicura all’imprenditore di avere adottato quanto necessario per non vedersi poi invalidata l’agevolazione fiscale, ma costituisce l’atto finale di un processo di studio sulle corrette modalità per efficientare e dare miglioramento produttivo e logistico all’impresa.
P.S. Lo Studio è a disposizione per tutte le parti tecniche sopra illustrate e per ogni delucidazione in merito al tema Industria 4.0 e marcatura CE.
In particolare la Circolare del 23 maggio 2018 prevede la possibilità di assolvere al requisito della interconnessione (RO2) ed a quello della integrazione automatizzata (RO3) mediante una funzione tecnologica oggi disponibile sul mercato per taluni carrelli elevatori.
Questa funzione viene detta “guida semiautomatica”. Essa consiste nella possibilità da parte del carrello di agire su un parametro legato al proprio spostamento (velocità, sterzata ecc.).
Tuttavia non bisogna dimenticare che questa funzione tecnologica deve risultare in comunicazione con i sistemi informativi della fabbrica in modo che da remoto sia possibile impostare determinate limitazioni, come la velocità, per determinate condizioni.
Se, ad esempio, da remoto risulta possibile limitare la velocità massima raggiungibile dal muletto quando a guidarlo fosse un lavoratore di identità nota, la funzione di guida semiautomatica così interconnessa si considera sufficiente per assolvere al requisito RO2 ed RO3.
Vi sono tuttavia molte altre possibilità offerte per assolvere al requisito della integrazione automatizzata (RO3), ma sicuramente non si tratta sempre di funzioni di facile implementazione.
Per esempio, se il carico e lo scarico della merce, operata con il muletto, avviene leggendo con un sistema RFID un codice a barre associabile alla commessa e tutto ciò viene trasmesso ai sistemi informativi di fabbrica dove un software registra l’avanzamento del processo di trasporto e consegna della merce, si rientra nell’assolvimento del requisito RO3.
Un sistema anticollisione del carrello elevatore, invece, non è sufficiente per il requisito RO3, fintantoché non si ha a che fare anche con un sistema di geolocalizzazione del mezzo per cui il muletto risulti logisticamente localizzato e si possano, da remoto, impostare determinate limitazioni o registrare utilmente il dato per finalità produttive.
Come si può notare, dunque, è sempre indispensabile ripensare a come integrare il macchinario con quella che è la produzione dell’azienda in modo che le informazioni provenienti da (e verso) il carrello permettano di acquisire utili informazioni per agire di conseguenza su una migliore gestione della produzione.
Non vi è dubbio, pertanto, che la perizia giurata Industria 4.0 non solo assicura all’imprenditore di avere adottato quanto necessario per non vedersi poi invalidata l’agevolazione fiscale, ma costituisce l’atto finale di un processo di studio sulle corrette modalità per efficientare e dare miglioramento produttivo e logistico all’impresa.
P.S. Lo Studio è a disposizione per tutte le parti tecniche sopra illustrate e per ogni delucidazione in merito al tema Industria 4.0 e marcatura CE.