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LEGGE 17 DICEMBRE 2021, N° 125: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08

Dalle novità sulla vigilanza da parte degli ispettori, ai nuovi obblighi del datore di lavoro ed al rafforzamento della figura del preposto e sulla formazione del datore di lavoro.

Il decreto legge del 21 ottobre 2021 n° 146 convertito, con modificazioni, nella Legge del 17 dicembre 2021 n° 125 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021) apporta importanti novità al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alfine di contrastare il triste fenomeno degli infortuni, anche mortali, e delle malattie professionali sui posti di lavoro.
NotizieRiguardo alle novità sulle modalità di vigilanza da parte degli ispettori sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro abbiamo già parlato in un nostro articolo nei mesi scorsi, ovvero all’incarico ispettivo esteso al personale degli Ispettorati del Lavoro.
Detta vigilanza, dunque, rimane in capo alle Asl (Spisal) ma viene estesa anche agli Ispettorati del Lavoro per tutti i settori lavorativi da controllare.
Per i Vigili del Fuoco spetta la prerogativa sulla vigilanza in materia antincendio. Tuttavia è da tenere presente che l’attuale Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 lascerà posto ad una nuova legge alla fine del 2022 per la parte della sicurezza che riguarda la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro. Sul tema dell’antincendio affronteremo in futuro le novità che entreranno in vigore.
Sospensione dell’attività
Passiamo ad accennare ad un grande tema della suddetta nuova legge 125/2021 e cioè la sospensione dell’attività dell’impresa.
La sospensione si opera nelle circostanze individuate nei 13 punti dell’Allegato I della citata nuova legge. Tale SOSPENSIONE è operata dall’ispettore in caso di controllo presso l’azienda o presso un cantiere e si tratta di un provvedimento di tipo amministrativo. A seguito della sospensione dell’attività per i casi precisati dalla nuova norma, la ripresa potrà avvenire solamente ad avvenuta sistemazione delle lacune emerse. Nel periodo in cui un lavoratore viene sospeso conserva la propria retribuzione ma l’azienda non può servirsene per svolgere il compito ritenuto pericoloso.
Il preposto alla sicurezza
Corso Preposti - iConsult Formazione a BresciaIl Preposto ha ora compiti più ridefiniti rispetto al passato. La legge prevede che il lavoratore che assume tale ruolo venga incaricato individuando con precisione i suoi compiti ed inserendo il suo nominativo nei documenti di valutazione dei rischi.
La sua nomina deve obbligatoriamente essere formalizzata per iscritto.
La nuova legge prevede, inoltre, che il preposto possa temporaneamente interrompere l’attività lavorativa in caso di grave situazione informando di ciò i propri superiori.
La nuova formazione sulla sicurezza
La formazione viene ad avere novità. Si introduce l’obbligo da parte del datore di lavoro di ricevere una formazione iniziale ed un aggiornamento periodico. Sulle modalità con cui ciò dovrà avvenire se ne occuperà un nuovo atto normativo denominato “ACCORDONE” che potrebbe vedere la luce a metà anno 2022.
Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione
Il termine “ACCORDONE” sta per “NUOVO ACCORDO STATO REGIONI” il quale dovrebbe riunire i vari Accordi Stato Regioni sulla sicurezza pubblicati negli anni 2011, 2012, 2016.
L’addestramento dei lavoratori
Cod.18 – La formazione e l'addestramento – Associazione ICSLa nuova legge affronta anche il tema dell’ADDESTRAMENTO dei lavoratori: si chiarisce che tale svolgimento deve essere TRACCIATO per iscritto ed anche in forma digitale.
Al momento, tuttavia, l’obbligo del tracciamento digitale non è ancora sanzionabile ma già da ora è in vigore l’obbligo di formalizzare per iscritto tale addestramento con possibilità sanzionatoria in caso di ispezione.
La formazione del Preposto alla sicurezza
La Circolare n° 1 del 2022 si occupa della FORMAZIONE DEL PREPOSTO. La figura è un po’ cambiata. Vi è questo dovere INTERRUTTIVO dell’attività da parte del PREPOSTO informando i diretti superiori. Cioè il ruolo del PREPOSTO è cambiato perché non gli si chiede come finora era, di avere una iniziativa personale verso l’uso scorretto dei DPI, ma pure gli si chiede di agire con eventuale sospensione dell’attività, interrompere la macchina o la fase lavorativa. Quindi il PREPOSTO deve essere FORMATO PER BENE per potere capire in quali contesti è giusto fare questa interruzione dell’attività.
La periodicità di aggiornamento della formazione del PREPOSTO passa da 5 anni, previsti dalla precedente legge, ai 2 anni.


Vi terremo ovviamente informati con nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane per quanto attiene i temi suesposti al fine di meglio dettagliare a livello operativo i nuovi obblighi introdotti.
FaPaS
Data: 25-02-2022
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