INDUSTRIA 4.0: COMUNICAZIONE AL MISE SUL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI AGEVOLATI INDUSTRIA 4.0
Si riporta qui di seguito un estratto del comma 1059 della Legge del 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio valevole per il 2021):
“…Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.”
Lo scorso 6 ottobre 2021 è stato finalmente emanato il Decreto Direttoriale sopracitato, nel quale è contenuto il modello che l’imprenditore deve compilare e inviare al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
È importante sottolineare che, come riportato anche all’art. 1, comma 5, tale comunicazione non è obbligatoria per le Imprese e, in mancanza dell’invio della stessa, non viene meno il diritto dell’agevolazione grazie alla perizia giurata Industria 4.0 sui beni nuovi acquistati. Pertanto, se in una eventuale ispezione futura da parte degli Organi di Vigilanza non vi fosse tale modulo, questa mancanza non costituisce motivo di sanzione.
È comunque utile per l’imprenditore effettuare detta comunicazione.
Il modulo prevede di inserire i seguenti elementi:
“…Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.”
Lo scorso 6 ottobre 2021 è stato finalmente emanato il Decreto Direttoriale sopracitato, nel quale è contenuto il modello che l’imprenditore deve compilare e inviare al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
È importante sottolineare che, come riportato anche all’art. 1, comma 5, tale comunicazione non è obbligatoria per le Imprese e, in mancanza dell’invio della stessa, non viene meno il diritto dell’agevolazione grazie alla perizia giurata Industria 4.0 sui beni nuovi acquistati. Pertanto, se in una eventuale ispezione futura da parte degli Organi di Vigilanza non vi fosse tale modulo, questa mancanza non costituisce motivo di sanzione.
È comunque utile per l’imprenditore effettuare detta comunicazione.
Il modulo prevede di inserire i seguenti elementi:
- Dati anagrafici dell’Impresa;
- Informazioni sui beni materiali (ad esempio Tornio, Centro di lavoro, ecc.) e sui beni immateriali (ad esempio software, applicativi, ecc.).
Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa e inviato a un indirizzo P.E.C. (per detto indirizzo vedere l’art.1, comma 3 del Decreto Direttoriale che alleghiamo con la presente news).
Tempistiche
All’art. 1, comma 4 sono riportate le tempistiche entro cui inviare questa comunicazione. In particolare, chi ha acquistato il bene nell’anno 2019 o 2020 dovrà mandare il modulo entro il 31 dicembre 2021, mentre coloro i quali hanno acquistato il bene quest’anno il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi il prossimo anno.
Modalità di compilazione del modulo
Occorre innanzitutto premettere che se si tratta di beni di cui all’allegato A della Legge n. 232 del 2016 va compilata la Sezione A. Qualora, invece, si tratti di bene immateriale (software) di cui all’allegato B della Legge, va compilata la Sezione B del modulo.
Si riportano qui di seguito alcuni chiarimenti per agevolare la compilazione del modulo.
Tempistiche
All’art. 1, comma 4 sono riportate le tempistiche entro cui inviare questa comunicazione. In particolare, chi ha acquistato il bene nell’anno 2019 o 2020 dovrà mandare il modulo entro il 31 dicembre 2021, mentre coloro i quali hanno acquistato il bene quest’anno il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi il prossimo anno.
Modalità di compilazione del modulo
Occorre innanzitutto premettere che se si tratta di beni di cui all’allegato A della Legge n. 232 del 2016 va compilata la Sezione A. Qualora, invece, si tratti di bene immateriale (software) di cui all’allegato B della Legge, va compilata la Sezione B del modulo.
Si riportano qui di seguito alcuni chiarimenti per agevolare la compilazione del modulo.
- Al termine della prima pagina dell’Allegato I, deve essere barrata la prima opzione, ovvero “Advanced manufacturing solution”(1), come riportato in figura.
(1) Advanced manufacturing solution: sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, interconnessi e modulari. Risultano pertanto molto flessibili e performanti, permettendo anche il loro controllo da remoto. Rientrano in questa voce anche, e non solo, i robot collaborativi mossi grazie all’intelligenza artificiale.
- Nella tabella alla seconda pagina dell’allegato dovranno essere barrate le voci corrispondenti a quanto riportato nella nostra perizia, nella parte in cui si elencano i requisiti rispettati dal bene acquistato (a 1 corrisponde 1.1, a 2 corrisponde 1.2 e così via).
- Sempre nella tabella alla seconda pagina deve essere indicato il costo agevolabile, ritracciabile all’interno della perizia eseguita dal tecnico.
Vi è nel modulo una legenda per potere avere conferma della correttezza della voce barrata per quanto attiene i beni agevolati.
In ogni caso, per maggiori dettagli e delucidazioni in merito a questo modulo è bene chiedere informazioni al proprio consulente fiscale.
In ogni caso, per maggiori dettagli e delucidazioni in merito a questo modulo è bene chiedere informazioni al proprio consulente fiscale.