AGGIORNAMENTO SU INDUSTRIA 4.0: APPROFFONDIMENTI SU ALCUNI CONCETTI
Si riportano di seguito alcuni punti relativi al tema “Industria 4.0” per i quali si vuole fare maggior chiarezza: Scopo della perizia La perizia, che viene redatta nelle finalità di ottenimento dell’agevolazione, si preoccupa di attestare il soddisfacimento dei requisiti tecnici raggiunti dai beni nuovi acquistati, ovvero di tutta quella parte tecnica contenuta nella terza parte della circolare n° 4/E del 30 marzo 2017. La perizia, invece, non può attestare aspetti riguardanti il regime fiscale che deve essere applicato per l’ottenimento dell’agevolazione, in quanto è di pertinenza del consulente fiscale; così pure gli importi versati per l’investimento devono essere verificati dal consulente fiscale. Al contrario, non è di competenza del tecnico che redige la perizia occuparsi e verificare la correttezza di importi e versamenti effettuati dall’azienda, ma ad esso devono solamente essere comunicati. Modifiche successive ai beni Le eventuali modifiche apportate ai beni configurati con la rete aziendale, successive alla verifica da parte del perito che rilascia la perizia, possono far decadere i benefici degli incentivi fiscali. Di conseguenza per tutta la durata dell’agevolazione (minimo 3 anni), i beni non devono subire modifiche nella configurazione digitale in cui sono stati verificati. Qualora ciò avvenisse per necessità dell’impresa, deve essere comunicato allo Studio FaPaS al fine di riverificare le nuove condizioni di configurazione sul piano dell’interconnessione e dei vari requisiti per il rilascio di una successiva perizia, in modo da garantire all’impresa la continuazione del godimento del beneficio fiscale. Utilizzo delle nuove funzionalità L’impresa deve fruire delle funzionalità offerte dai beni interconnessi e con le caratteristiche che ad essi sono stati conferiti, ogni volta che li utilizza a fini produttivi. Infatti è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, in sede di controlli futuri, gli ispettori potrebbero appurare l’effettiva fruizione delle nuove prestazioni delle macchine da parte dell’azienda. Pertanto deve esser disponibile idonea reportistica (si controlla lo storico del software utilizzato). Nel caso in cui emergesse che la macchina non è stata usata con queste funzioni, potrebbe essere motivo di decadenza delle agevolazioni. Requisiti del personale Risulta fondamentale avere in azienda personale preparato, formato ed istruito, che sia capace di utilizzare al meglio le prestazioni delle macchine e avere quindi benefici e vantaggi nella produzione. Interconnessione Un software si dice interconnesso quando scambia dati attraverso le sue porte di comunicazione. Pertanto, per verificare che il bene sia interconnesso bisogna anche controllare le porte di comunicazione e il fatto che esse scambino dati con una device esterna (macchina, server, computer, ecc.). Il bene può scambiare informazioni e dati con la rete aziendale attraverso diverse modalità di trasmissione: via cavo, via wireless, tramite 2G, 3G, 4G. Ciò a cui bisogna prestare attenzione, però, è il linguaggio che viene utilizzato, poiché se non viene usato quello corretto, si rende invalida l’interconnessione. Tra i linguaggi ammessi vi sono: TCP/IP, HTTP o altri internazionalmente riconosciuti. Per tutte le macchine è richiesto che lo scambio delle informazioni sia bidirezionale. È ammesso lo scambio di informazioni unidirezionali solo per poche tipologie di macchine, come ad esempio i trapani, poiché per questa tipologia di macchine vi è un’unica fase di lavoro già impostata e non avrebbe senso inviarle informazioni su come eseguire la foratura. Gli unici dati utili sono quelli che il trapano fornisce ai computer relativamente alle operazioni di foratura che ha eseguito. L’interconnessione non deve sempre essere in real-time, ma può essere anche discontinua, ovvero può avvenire solamente in determinati momenti della giornata lavorativa. Questo aspetto però dipende da caso a caso; ad esempio è accettata un’interconnessione discontinua nel settore dell’agricoltura, per cui la seminatrice con cui si eseguono le lavorazioni trasmette informazioni ai software solamente in alcuni periodi della giornata. Integrazione Il termine integrazione, riferito ai software e previsto dalla norma per ottenere l’agevolazione fiscale, sta a significare che le informazioni che i software ricevono devono essere utili al fine di poter fare delle elaborazioni sulla pianificazione della produzione. Quindi, per godere dei benefici fiscali, i software oltre ad avere porte aperte e scambi bidirezionali devono utilizzare i dati che ricevono dalle macchine per riuscire a organizzare tutto il lavoro di produzione. Solo in questo modo il bene si può dire integrato. |
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