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OBBLIGO DEL GREEN PASS A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE 2021. CHI È COINVOLTO?

Il 16 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”
A partire infatti dal 15 ottobre e fino al termine del 2021, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per tutti i lavoratori dipendenti, ma anche imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali e tutte le altre figure del mondo del lavoro. Tale estensione varrà inoltre anche per le persone impegnate in attività di formazione o volontariato.
Per quanto riguarda il lavoro pubblico, l’articolo 1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 afferma:
“al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche[…], al personale delle Autorità amministrative indipendenti, […] nonchè degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”
Per quanto riguarda il lavoro privato, come per il lavoro pubblico, il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro, non si fa infatti riferimento al lavoro agile o al telelavoro. L’articolo 3 del medesimo Decreto Legge afferma:
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021[…] a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”
Spetta al Datore di Lavoro l’onere di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Decreto sopra citato. A tal proposito entro il 15 ottobre tale figura deve definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche anche a campione, preferibilmente all’accesso dei luoghi di lavoro.
Il decreto prevede inoltre che il personale se comunica di non essere in possesso del Green-Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del Certificato Verde COVID 19. È a tal proposito prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo del lavoro violando l’obbligo di Green Pass. Per i datori di lavoro che omettono il controllo (per il rispetto della privacy è possibile solamente verificare la validità del green pass attraverso l’App VerificaC19) le sanzioni vanno da 400€ a 1000€.
Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel Decreto Legge, non vanno applicati ai soggetti esenti dalla somministrazione del vaccino sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto stabilito dalla relativa circolare del Ministero della salute.
 
 
 
Per informazioni: Tel. 049/9050016
 
Data: 24-09-2021
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