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OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19: NOVITA’ OTTOBRE 2020

Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di Valutare tutti i Rischi per soci lavoratori e lavoratori riguardo alla loro salute e sicurezza durante il lavoro.
Le ispezioni Spisal si concentrano su questo rischio nei luoghi di lavoro.
Si espongono talune considerazioni ferma restando la necessità di rendere concreti i provvedimenti personalizzandoli per ciascuna realtà lavorativa aziendale mediante idoneo sopralluogo tecnico svolto da personale competente.
 
NOVITA’ INDOTRODOTTE DAL DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020
Obbligo per lavoratori rientranti dall’estero provenienti da paesi considerati a rischio di sottoporsi ai test diagnostici (tampone molecolare) (art.6 c.7 del DPCM 13/10/2020).
Per lavoratori di provenienza estera da paesi non considerati a rischio che soggiornano in Italia per un periodo non superiore alle 120h, non è richiesto alcun accertamento Covid-19 specifico (art.6 c.8 del DPCM 13/10/2020).
Al rientro dal lavoro di un lavoratore sospetto Covid-19 o sospetta positività al tampone il datore di lavoro deve ricevere un’attestazione sulla negatività del tampone, ovvero di avvenuta guarigione.
 
LE ULTERIORI REGOLE DA RISPETTARE
Rimane l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche aventi il marchio CE di tipo I o II da scegliere in funzione di specifiche ragioni tecniche, al chiuso e all’aperto. Lo Spisal ha emesso diversi verbali sanzionatori per questa infrazione.
E’ ammesso togliere la mascherina solamente se risulta assicurato CONTINUATIVAMENTE il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Nei cantieri all’aperto rimena l’obbligo della mascherina salvo il caso in cui vi sia UNA SOLA PERSONA a lavorare.
Per lavorazioni che generano polveri o altri agenti chimici prevalge l’obbligo di indossamento della mascherina con filtro P2 o P3 al posto di quella chirurgica.
Fra due colleghi che lavorano in UFFICIO posti uno di fronte all’altro deve essere sistemato un plexiglas di altezza pari a 60-80 cm. Lateralmente venga assicurata la distanza frapponendo fra le sedie ad esempio una cassettiera. Ciò si applica allorquando i distanziamenti non fossero superiori ad un certo valore.
Assicurare frequenti ricambi d’aria nei locali in funzione del numero di occupanti e della cubatura ed evitare l’accensione di apparecchiature che movimentino l’aria (spegnimento di VENTIL-CONVETTORI).
MANSIONI FUORI SEDE: è consigliato portare con sé un gel igienizzante per le mani da utilizzare prima del ritorno in sede.
Sono fatte salve tutte le regole del protocollo del 19 e 24 marzo 2020 per i cantieri, nonché del protocollo del 24 aprile 2020 per le aziende a sede fissa.

Questi e molti altri gli elementi da considerare con attenzione e da concretizzare sia con forme scritte utili come strumento per la realizzazione, con data certa e da unire al DVR sia  come azione concreta attuata nei luoghi e nei comportamenti quotidiani. Si aggiorna la valutazione del rischio, nello specifico la valutazione da agenti biologici come strumento di pianificazione e di guida operativa per il datore di lavoro come prevede il vigente art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Lo Studio FaPaS. è a disposizione per fornire informazioni in merito agli adempimenti mancanti A VOI necessari.
FAPAS
Data: 21-10-2020
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FaPaS Dott. Ing. Fabrizio Paiusco
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