OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E RIPARTENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE IN AULA
Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di Valutare tutti i Rischi per soci lavoratori e lavoratori riguardo alla loro salute e sicurezza durante il lavoro.
Il Rischio da Agenti Biologici dei gruppi 2, 3 (come nel caso del COVID 19) ha per conseguenza l’adozione di adempimenti obbligatori come previsto dal Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 attualmente vigente. Le ispezioni Spisal si concentrano su questo rischio nei luoghi di lavoro.
Si espongono talune considerazioni ferma restando la necessità di rendere concreti i provvedimenti personalizzandoli per ciascuna realtà lavorativa aziendale mediante idoneo sopralluogo tecnico svolto da personale competente:
Questi e molti altri gli elementi da considerare con attenzione e da concretizzare sia con forme scritte utili come strumento per la realizzazione, con data certa e da unire al DVR sia come azione concreta attuata nei luoghi e nei comportamenti quotidiani. Si aggiorna la valutazione del rischio, nello specifico la valutazione da agenti biologici come strumento di pianificazione e di guida operativa per il datore di lavoro come prevede il vigente art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Lo Studio FaPaS. è a disposizione per fornire informazioni in merito agli adempimenti mancanti A VOI necessari.
Il Rischio da Agenti Biologici dei gruppi 2, 3 (come nel caso del COVID 19) ha per conseguenza l’adozione di adempimenti obbligatori come previsto dal Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 attualmente vigente. Le ispezioni Spisal si concentrano su questo rischio nei luoghi di lavoro.
Si espongono talune considerazioni ferma restando la necessità di rendere concreti i provvedimenti personalizzandoli per ciascuna realtà lavorativa aziendale mediante idoneo sopralluogo tecnico svolto da personale competente:
Le regole da rispettare per le riaperture vanno siglate in un documento da allegare alla valutazione dei rischi e prende il nome di valutazione del rischio da agenti biologici COVID 19. |
La valutazione deve avere data certa. |
Con l’Ordinanza della Regione del Veneto del 17 maggio 2020 (Allegato 1) si stabilisce fra l’altro, testualmente quanto segue: << il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia.>> (Allegato 1 all’Ordinanza n° 48 della Regione del Veneto del 17/05/2020). Ricordiamo, dunque, l’obbligo indelegabile di valutare il rischio da agenti biologici Covid-19 come richiedono gli articoli 17, 28 del D.Lgs. 81/08. |
Problematiche sui ricircoli dell’aria e dei filtri per la climatizzazione dei locali. |
Tipologie di DPI delle vie respiratorie (esempio mascherine chirurgiche a due o tre strati, le FFP2 / FFP3 con o senza valvolina a seconda della situazione lavorativa). |
Le percentuali di alcool o di cloro nelle soluzioni diluite per una corretta sanificazione / igienizzazione contro il virus SARS-COVID-19, tipologie di panno, sequenza corretta di tali interventi. |
I ricambi d’aria nei locali, le distanze fra le persone e fra le postazioni. |
Come conciliare gli obblighi di indossamento dei DPI previsti dal rischio chimico con quelli resi ora necessari dal Rischio Biologico COVID-19. |
Quali oggetti vanno igienizzati più frequentemente e quali locali; come gestire i luoghi di ristoro ed i rifiuti. |
Gestione degli appalti e regole da far rispettare ai fornitori che giungono in azienda. |
Come gestire i casi sintomatici in azienda e come informare il personale mediante avvisi idonei da affiggere nei luoghi. Quale stanza predisporre. |
L’istituzione del Comitato per la verifica periodica della sicurezza COVID-19. |
Sopralluogo tecnico mirato al fine di individuare le più appropriate misure specifiche idonee per le particolari operazioni di lavoro della singola realtà aziendale. |
Rapporti con il medico competente. |
Gestione corretta delle trasferte e dei viaggi di lavoro. |
Scritte da pavimento per delimitazione aree e altri avvisi utili, pannelli in plexiglass per impedimento del contatto fra persone. |
Configurabilità dell’episodio di contagio quale infortunio sul lavoro (INAIL) e come il datore di lavoro può dimostrare di avere attuato correttamente e secondo i criteri dell’analisi del rischio gli interventi di contrasto alla diffusione del virus. |
Si pone in evidenza la ripartenza dei corsi di formazione in aula come prevede la Conferenza fra le Regioni tenutasi il 22 maggio 2020. Ripartono dunque i corsi di formazione in aula in materia di sicurezza sul lavoro con regole sul distanziamento, sulle igienizzazioni e sui ricambi d’aria, sulla tracciabilità dei contatti fra i presenti per 14 giorni e con altre regole stabilite nel citato provvedimento. A breve pubblicheremo il Calendario aggiornato con le nuove date dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro. |
Questi e molti altri gli elementi da considerare con attenzione e da concretizzare sia con forme scritte utili come strumento per la realizzazione, con data certa e da unire al DVR sia come azione concreta attuata nei luoghi e nei comportamenti quotidiani. Si aggiorna la valutazione del rischio, nello specifico la valutazione da agenti biologici come strumento di pianificazione e di guida operativa per il datore di lavoro come prevede il vigente art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Lo Studio FaPaS. è a disposizione per fornire informazioni in merito agli adempimenti mancanti A VOI necessari.