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OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E RIPARTENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE IN AULA

Ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di Valutare tutti i Rischi per soci lavoratori e lavoratori riguardo alla loro salute e sicurezza durante il lavoro.
Il Rischio da Agenti Biologici dei gruppi 2, 3 (come nel caso del COVID 19) ha per conseguenza l’adozione di adempimenti obbligatori come previsto dal Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 attualmente vigente. Le ispezioni Spisal si concentrano su questo rischio nei luoghi di lavoro.
Si espongono talune considerazioni ferma restando la necessità di rendere concreti i provvedimenti personalizzandoli per ciascuna realtà lavorativa aziendale mediante idoneo sopralluogo tecnico svolto da personale competente:
 
Le regole da rispettare per le riaperture vanno siglate in un documento da allegare alla valutazione dei rischi e prende il nome di valutazione del rischio da agenti biologici COVID 19.
La valutazione deve avere data certa.
Con l’Ordinanza della Regione del Veneto del 17 maggio 2020 (Allegato 1) si stabilisce fra l’altro,  testualmente quanto segue:
<< il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia.>> (Allegato 1 all’Ordinanza n° 48 della Regione del Veneto del 17/05/2020).
Ricordiamo, dunque, l’obbligo indelegabile di valutare il rischio da agenti biologici Covid-19 come richiedono gli articoli 17, 28 del D.Lgs. 81/08.
Problematiche sui ricircoli dell’aria e dei filtri per la climatizzazione dei locali.
Tipologie di DPI delle vie respiratorie (esempio mascherine chirurgiche a due o tre strati, le FFP2 / FFP3 con o senza valvolina a seconda della situazione lavorativa).
Le percentuali di alcool o di cloro nelle soluzioni diluite per una corretta sanificazione / igienizzazione contro il virus SARS-COVID-19, tipologie di panno, sequenza corretta di tali interventi.
I ricambi d’aria nei locali, le distanze fra le persone e fra le postazioni.
Come conciliare gli obblighi di indossamento dei DPI previsti dal rischio chimico con quelli resi ora necessari dal Rischio Biologico COVID-19.
Quali oggetti vanno igienizzati più frequentemente e quali locali; come gestire i luoghi di ristoro ed i rifiuti.
Gestione degli appalti e regole da far rispettare ai fornitori che giungono in azienda.
Come gestire i casi sintomatici in azienda e come informare il personale mediante avvisi idonei da affiggere nei luoghi. Quale stanza predisporre.
L’istituzione del Comitato per la verifica periodica della sicurezza COVID-19.
Sopralluogo tecnico mirato al fine di individuare le più appropriate misure specifiche idonee per le particolari operazioni di lavoro della singola realtà aziendale.
Rapporti con il medico competente.
Gestione corretta delle trasferte e dei viaggi di lavoro.
Scritte da pavimento per delimitazione aree e altri avvisi utili, pannelli in plexiglass per impedimento del contatto fra persone.
Configurabilità dell’episodio di contagio quale infortunio sul lavoro (INAIL) e come il datore di lavoro può dimostrare di avere attuato correttamente  e secondo i criteri dell’analisi del rischio gli interventi di contrasto alla diffusione del virus.
Si pone in evidenza la ripartenza dei corsi di formazione in aula come prevede la Conferenza fra le Regioni tenutasi il 22 maggio 2020. Ripartono dunque i corsi di formazione in aula in materia di sicurezza sul lavoro con regole sul distanziamento, sulle igienizzazioni e sui ricambi d’aria, sulla tracciabilità dei contatti fra i presenti per 14 giorni e con altre regole stabilite  nel citato  provvedimento. A breve pubblicheremo il Calendario aggiornato con le nuove date dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro.

Questi e molti altri gli elementi da considerare con attenzione e da concretizzare sia con forme scritte utili come strumento per la realizzazione, con data certa e da unire al DVR sia  come azione concreta attuata nei luoghi e nei comportamenti quotidiani. Si aggiorna la valutazione del rischio, nello specifico la valutazione da agenti biologici come strumento di pianificazione e di guida operativa per il datore di lavoro come prevede il vigente art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Lo Studio FaPaS. è a disposizione per fornire informazioni in merito agli adempimenti mancanti A VOI necessari.
FAPAS
Data: 26-05-2020
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FaPaS Dott. Ing. Fabrizio Paiusco
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