MACCHINE UTENSILI
FABBRICANTE
All’atto della progettazione di una Macchina colui che si definisce fabbricante deve idearla pensando a minimizzare i rischi per la sicurezza dell’utilizzatore.
La macchina deve rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti dalla “Prima Direttiva Macchine” (DLgs. 459/1996) e dalla “Seconda Direttiva Macchine” (DLgs 17/2010).
Per i rischi che rimangono residui, il fabbricante deve installare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (sportelli, fotocellule, micro-interruttori ecc…) che non devono MAI essere rimossi.
Le ulteriori cautele per la protezione del lavoratore che ancora fossero necessarie devono essere riportate dal fabbricante come norme comportamentali nel MANUALE D’USO PER L’OPERATORE (divieti, DPI, ecc..).
Il fabbricante deve inoltre custodire il FASCICOLO TECNICO che motiva le scelte operate in modo da dimostrare la propria non responsabilità in caso di controllo da parte del Ministero del Lavoro.
La macchina dev’essere dotata di MARCATURA CE e dev’essere accompagnata dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ firmata dal fabbricante.
PROBLEMATICHE FREQUENTI:
• Necessità o meno di marcatura dell’insieme Tornio+caricatore.
• Incongruenza fra modello riportato nel manuale d’uso e modello reale di macchina.
• Non rispetto di requisiti di cui alla direttiva macchine per quanto riguarda la chiara visibilità della targhetta.
• Smarrimento del manuale o presenza di manuale in lingua non italiana.
• Non sufficiente protezione di zone pericolose.
• Presenza di “ponti” su quadro elettrico o sul PLC che permettono di bypassare alcune sicurezze come l’avvio della macchina con sportello di protezione aperto.
RIVENDITORE:
Non può essere ceduta alcuna macchina se non è accompagnata: dal MANUALE D’USO, DALLA DICHIARAZIONE CE, DALLA MARCATURA CE e, se fossero state rimosse, dalle protezioni o parti di macchina originariamente previste dal fabbricante.
A tale scopo, colui che cede deve fare (o far fare) una VALUTAZIONE TECNICA della conformità della macchina a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle direttiva macchine (PERIZIA TECNICA DI CONFORMITÀ elaborata e redatta da tecnico abilitato).
NOLEGGIATORE:
Ogni noleggio deve avvenire accompagnando la macchina (PLE, ecc..) con MANUALE D’USO, VERBALI DI COLLAUDO E DI MANUTENZIONE previsti dalla normativa.
Il noleggiatore deve farsi consegnare dall’utilizzatore una DICHIARAZIONE con i nominativi delle persone che la utilizzeranno e che risultano in possesso di specifiche abilitazioni (CORSI FORMATIVI E DI ADDESTRAMENTO) previsti dalle specifiche norme per quella data attrezzatura, se ricadente fra quelle dell'articolo 73 del D.Lgs. 81/08.
Ad esempio, per una gru per autocarro la normativa prevede che l’utilizzatore sia formato con corso 12 ore.
LO STUDIO F.A.P.A.S È DISPONIBILE PER GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA, PERIZIE DI CONFORMITÀ E CORSI DI FORMAZIONE SOPRA INDICATI.
All’atto della progettazione di una Macchina colui che si definisce fabbricante deve idearla pensando a minimizzare i rischi per la sicurezza dell’utilizzatore.
La macchina deve rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti dalla “Prima Direttiva Macchine” (DLgs. 459/1996) e dalla “Seconda Direttiva Macchine” (DLgs 17/2010).
Per i rischi che rimangono residui, il fabbricante deve installare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (sportelli, fotocellule, micro-interruttori ecc…) che non devono MAI essere rimossi.
Le ulteriori cautele per la protezione del lavoratore che ancora fossero necessarie devono essere riportate dal fabbricante come norme comportamentali nel MANUALE D’USO PER L’OPERATORE (divieti, DPI, ecc..).
Il fabbricante deve inoltre custodire il FASCICOLO TECNICO che motiva le scelte operate in modo da dimostrare la propria non responsabilità in caso di controllo da parte del Ministero del Lavoro.
La macchina dev’essere dotata di MARCATURA CE e dev’essere accompagnata dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ firmata dal fabbricante.
PROBLEMATICHE FREQUENTI:
• Necessità o meno di marcatura dell’insieme Tornio+caricatore.
• Incongruenza fra modello riportato nel manuale d’uso e modello reale di macchina.
• Non rispetto di requisiti di cui alla direttiva macchine per quanto riguarda la chiara visibilità della targhetta.
• Smarrimento del manuale o presenza di manuale in lingua non italiana.
• Non sufficiente protezione di zone pericolose.
• Presenza di “ponti” su quadro elettrico o sul PLC che permettono di bypassare alcune sicurezze come l’avvio della macchina con sportello di protezione aperto.
RIVENDITORE:
Non può essere ceduta alcuna macchina se non è accompagnata: dal MANUALE D’USO, DALLA DICHIARAZIONE CE, DALLA MARCATURA CE e, se fossero state rimosse, dalle protezioni o parti di macchina originariamente previste dal fabbricante.
A tale scopo, colui che cede deve fare (o far fare) una VALUTAZIONE TECNICA della conformità della macchina a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle direttiva macchine (PERIZIA TECNICA DI CONFORMITÀ elaborata e redatta da tecnico abilitato).
NOLEGGIATORE:
Ogni noleggio deve avvenire accompagnando la macchina (PLE, ecc..) con MANUALE D’USO, VERBALI DI COLLAUDO E DI MANUTENZIONE previsti dalla normativa.
Il noleggiatore deve farsi consegnare dall’utilizzatore una DICHIARAZIONE con i nominativi delle persone che la utilizzeranno e che risultano in possesso di specifiche abilitazioni (CORSI FORMATIVI E DI ADDESTRAMENTO) previsti dalle specifiche norme per quella data attrezzatura, se ricadente fra quelle dell'articolo 73 del D.Lgs. 81/08.
Ad esempio, per una gru per autocarro la normativa prevede che l’utilizzatore sia formato con corso 12 ore.
LO STUDIO F.A.P.A.S È DISPONIBILE PER GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA, PERIZIE DI CONFORMITÀ E CORSI DI FORMAZIONE SOPRA INDICATI.